Proposta ordinanza sindacale per la determinazione di una moratoria per l’apertura di nuove sale gioco e centri scommesse, per la disciplina degli orari di apertura e di chiusura per gli esercizi già esistenti.
Al Presidente del CC F . Ilardo
Pc
All’Assessore ai Servizi Sociali dott.Luigi Rabito
Al delegato ai Servizi Sociali L. Rivillito
OGGETTO: “PROPOSTA ORDINANZA SINDACALE PER LA DETERMINAZIONE DI UNA MORATORIA PER L’APERTURA DI NUOVE SALE GIOCO E CENTRI SCOMMESSE, E PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA PER GLI ESERCIZI GIA’ ESISTENTI.
Il consiglio comunale
PREMESSO
Che la patologia derivante dai giochi di azzardo ovvero l’incapacità di resistere all’impulso a praticare i giochi di azzardo, rappresenta un grave problema di salute pubblica che colpisce tutte le fasce sociali in particolar modo quelli più debolie quelle più svantaggia te culturalmente ed economicamente. Tale patologia può portare, come ampiamente già dimostrato, allarottura di legami familiari sino ad arrivare alla compromissione della posizione lavorativa e sociali e nei casi più gravi epiù estremi, anche a gravi fatti delittuosi associati a fenomeni criminosi come ad esempio alimentare il fenomeno dell’usura
Che il gioco di azzardo patologico, è ormai annoverato come una malattia sociale al pari delle dipendenze da droga o alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili quali ad esempio la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripeterla (la c.d. rincorsa alle perdite);
Che visto l’incremento esponenziale di tale patologia tra la popolazione prodotto in larga misuradall’incontrollata crescita dell’offerta di gioco in denaro, con decreto legge n°158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con legge n°189/2012 viene prevista un ulteriore aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza soprattutto conriferimento alle prestazioni di prevenzione cura e riabilitazionedi soggetti affetti da ludopatia intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro.
Che il T.U.E.L. approvato D . L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. all’a rt.3 comma 2° così recita: “omississ … il Sindaco altresì coordina ed organizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale. e nell’ambito dei criteri eventualmente indica ti dalla Regione. gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici servizi e dei servizi pub blici nonché di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate , gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento del servizio con le esigenze complessive e generali degli utenti”
Che La Direttiva dell’U.E . n°123/2007 recepita con decreto legislativo n°59/20 che all’art.12 prevede: “omississ …. Nei casi in cui esistono motivi imperativi di interesse generale ( l’incolumità pubblica – la sanità pubblica – la tutela dei consumatori) l’accesso e l’esercizio di una attività . .. . . . . Possono essere subordinati al rispetto di requisiti quali tra l’altro: restrizioni quantitative e territoriali …. In funzione della popolazione o di una distanza geografica minima …….
che la circolare n°557/PAS.781.1 2001 del 23.06 .2010 nonché la nota del Ministero dell’Interno Dipartimento della Sicurezza Pubblica con le quali viene precisato cbe gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art.88 del T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento e negozi dediti all’attività prevalente di raccolta scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri dell’art 50 comma 7 del T.U.E.L e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici
VISTI
Il Decreto del :Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27. 10.2003: “determinazione del numero massimo degli apparecchi e congegni di cui all’art.110 comini 6 e 7
lettera b) del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti d i raccolta d i altri giochi autorizzati”;
Il decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze, del 18.01.2007: una individuazione del numero massimo d i apparecchi da intrattenimento d i cui all’art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti d i gioco pubblici ”
Il Decreto direttoriale del 27/07/2011: “determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installazione di apparecchi di cui all’art.110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S.”
Il Decreto Legge n°138 del 13.08.2011 come convertito e modificato dalla Legge n°148 del 14.09.2011 consente di stabilire quanto segue: “restrizione in m.ateria di accesso ed esercizio delle attività economiche ivi compreso il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori d1: una certa area geogra fica e l’abilitazione ad esercitarla solo all’interno di una. determinata. area” qualora tale limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico tra cui quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo ed indispensabile e proporzionalmente ragionevolmente all’interesse pubblico cui è destinata”;
La sentenza della Corte Costituzionale n°300/2011 con la quale viene precisato, che le norme che contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzati a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili ed a prevenire forme di gioco c.d. compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica materie che non rientrano nell’ambito dell’ordine pubblico e della sicurezza che sono dì esclusiva competenza dello Stato.
Il decreto legge del 06.12.2011 n°201 che all’art.31 comma 2 recita: ”.secondo la disciplina ..dell’U.E. e .nazionale. in..materia…. di concorrenza., libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi, quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell’ambiente e d ei beni culturali”
CONSIDERATO CHE:
In data 23.11.2012 il T.A.R. della Campania sezione staccata di Salerno, ha sentenziato quanto segue: ” omissis … va innanzitutto affermata la titolarità in capo al Sindaco del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio Comunale ed anche dei pubblici servizi in forza della generale previsione di cui all ‘art. 5O comma 7 del T.U.E.L. …. Omissis … Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che per determinati esercizi si sia già espresso il Questore in forza degli art. 9 e 88 del T.U.L.P.S .. in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: “l’ordine della sicurezza pubblica da parte del Questore, gli interessi della comunità locale per quanto riguarda il Sindaco”. Entrambi i provvedimenti si possono sovra p porre ed entrambi devono essere rispettati dall’impresa destinataria”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con le sentenze n°3271 del 30.06.2014 e n°:3845 del 27.08.2014 con le quali i magistrati hanno avuto modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari che si applica indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare a termini di quanto previsto all’art.50 comma 7 D.L.vo 267/2000 il proprio potere di inibizione di attività per comprovata esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica oltre che del diritto dei terzi al rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblica in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.
La Corte Costituzionale, con sentenza n°220/14 de 18.07.201 ha confermato
l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “è stato riconosciuto che in forza della generale previsione dell’art.50 comma 7 del decreto legislativo n °267I 2000 il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale da gioco e degli eserci.zi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale”
Il T.A.R. Piemonte, con sentenza n°534 del 27.03.2015 stabilisce tra l’altro: ” omissis ….. Il potere di intervento dell’amministrazione comunale trova fondamento nel contributo disposto dell’art. 5O comma 7 del D.L.vo 26712000 e dell’art.31 comma 2 del d .l. 20112011 ne consegue la legittimità dell’ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale gioco e di attivazione degli a parecchi da gioco a tutelo delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione d i prevenzione della c.d. ludopatia”
Sulla base della giurisprudenza testé esplicitata, è di tutta evidenza che al Sindaco è consentito disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchI da gioco in denaro e di negozi dediti all’attività prevalente di raccolta scommesse in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendono necessario tale intervento per mitigarne i riflessi sociali otre che clinici pur nella consapevolezza che con le limitazioni ora rie del funzionamento dei suddetti apparecchi e della raccolta delle scommesse, non si potrà eliminare definitivamente il fenomeno ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuo a tempo pieno sfoggiando vere e proprie patologie cliniche li dipendenza c.d. “ludopatia”
RITENUTO
necessario alla luce di quanto sopra esposto adottare un provvedimento a tutela della comunità locale volto sia a limitare l’uso cli apparecchiature automatiche per il gioco d’azzardo sia per limitare l’eccessivo utilizzo dei centri di raccolta delle scommesse pur se ricomprese tra le attività lecite, senza impedirne del tutto l’utilizzo al fine di non menomare l’attività d’impresa fintanto che tali attività sono annoverate tra quelle consentite dalla Legge.
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CONSIDERATO
che si rende necessario procedere ad una moratoria in ordine alle nuove aperture di centri scommesse di sale giochi nonchè di nuovi utilizzi di apparecchiature elettroniche per il gioco d’azzardo con vincita in denaro ancorché consentiti dalla legge;
Che siffatti provvedimenti sono stati ad oggi già adottati da numerosi comuni dislocati in tutto il territorio italiano ;
RITENUTO ALTRESI’
Che sulla base di tutto quanto sopra richiamato intervenire al fine di ridurre il range temporale in cui i giocatori possono accedere agli apparecchi da gioco in denaro alle scommesse con l’obiettivo di impedire l’accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l’accesso delle persone per le quali diventa più. rilevante un intervento a tutela della salute: anziani, adolescenti ecc…
Altresì opportuno intervenire per contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo d’azzardo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche all’interno territorio del Comune di Ragusa, così come in tutti i Comuni di Italia, allo e che rischia di pregiudicare la salute pubblica ed il benessere individuale e collettivo;
PER TUTTO QUANTO SOPRA RAPPRESENTATO E SU I PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
IMPEGNA IL SINDACO, FA VOTI E PROPONE ALLO STESSO
1) DDi elaborare, la presente Ordinanza:
I
./ In attesa di un provvedimento di riorganizzazione e regolamentazione del settore, provvedimento di un regolamento in elaborando dal sottoscritto, a breve presentato,
di stabilire una moratoria con divieto di nuove aperture di sale gioco e centri scommesse fino all’entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e/o Comunali , sia tradizionali che Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco o l’installazione di apparecchi cli cui al comma 6, art. 110, T.U.L.P.S. anche localizzati ad oltre 500 (cinquecento) metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da:
ISTITUTI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO LUOGHI DI CULTO
CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE CENTRI GIOVANILI
ALTRE STRUTTURE CULTURALI CENTRI RICREATIVI
CENTRI··SPORTIVIFREQUENTATI· PRINCIPALMENTE DA GIOVANI STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI – RESIDENZIALI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO O SOCIO -ASSISTENZIALE
ISTITUTI BANCARI
CENTRI PER LA PRATICA DELLA DANZA
Le suddette disposizioni delle sale da gioco ed i cosiddetti siti “Sensibili”, si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed i procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia in
corso alla data della circolare medesima del 19/03/2018 n° 557/PAS/U/003881/12 001 del Ministero dell’interno;
Di stabilire a far data dal giorno di pubblicazione delle presente Ordinanza i seguenti orari di esercizio dell’attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art.86 e 88 del T.U.LL.P.S., così come di seguito indicato:
Orari di servizio delle sale gioco autorizzate ex art.86 T.U.LL.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling)
PERIODO SCOLASTICO ( dal 15 SETTEMBRE AL 15 GIUGNO)
a)- DA LUNEDI’ A SABATO – DALLE ORE 09,00 alle 13,00 dalle ore 15,00 alle 23,00
b)-DOMENICA E FESTIVI – DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 23,00
PERIODO NON SCOLASTICO (dal 16 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE)
a)DA LUNEDI’ A DOMENICA – COMPRESO I FESTIVI – DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 2’1,00 Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro Di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) del U.LL.P.S. Regio Decreto 773/1931 allocati:
a)Negli esercizi autorizzati ex 86 del T.U.L.P.S.M (bar, ristoranti, alberghi, rivendite , tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.)
b)Negli esercizi autorizzati Art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, Sale VLT, ecc.)
PERIODO SCOLASTICO (dal 15 SETTEMBRE AL 15 GIUGNO)
a)- DA LUNEDI’ A SABATO – dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 23,00
b)- DOMENICA E FESTIVI – DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 24,00
2. PERIODO NON SCOLASTICO (dal 16 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE)
DA LUNEDI’ A DOMENICA – COMPRESO I FESTIVI – dalle ore 10,00 alle ore 24,00
3) – Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo, apparecchio e essere
4) – Di disporre che tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è.tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:
a)- obbligo di esposizione di apposito cartello (di dimensioni minime cm 20 X 30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita m denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
b)- obbligo di esposizione all’esterno del locale di un cartello indicante l’orario di apertura delle sale da giochi e/o di funzionamento degli apparecchi;
5) di prevedere che – fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale – la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l’applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.
6) Inoltre, in caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da un anno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art.110 del T.U.L.P.S. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell’arco di un anno anche laddove il responsabile abbia già proceduto al pagamento al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’art.16 della legge n 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.
Ragusa 11.10.2018
Consigliere Comunale
Mario D’Asta