Iniziativa Consiliare su Regolamento “Rottamazione Controversie Tributi Locali”. DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

giustizia8

Ragusa 10 agosto 2017

Mario D’Asta e Mario Chiavola

Consiglieri del PD di Ragusa

DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Estensione della rottamazione delle liti pendenti ai tributi locali. E’ questo il senso della iniziativa consiliare di cui all’oggetto della proposta di deliberazione consiliare all’interno della quale è contenuto il regolamento in questione.

E’ prevista la rottamazione delle liti fiscali pendenti ad ampio raggio. Anche gli enti locali, come il Comune di Ragusa, possono adottare gli stessi criteri di definizione agevolata previsti dalla manovra correttiva 2017 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte.

Anche il Comune di Ragusa può applicare – entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2017 – gli stessi criteri di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti previsti dalla manovra correttiva alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti. C’è tempo fino al 31 agosto 2017 per deliberare sull’attuazione del meccanismo della rottamazione delle controversie tributarie.

Con questo regolamento possono essere definite le liti il cui ricorso alla controparte è notificato al 23 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Tutto ciò deriva dall’art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 contenente la manovra correttiva che prevede la possibilità di chiudere agevolmente le liti fiscali pendenti dinanzi a commissioni tributarie e Cassazione la cui unica controparte è l’Agenzia delle Entrate. Necessaria era la costituzione in giudizio del contribuente entro il 31 dicembre 2016, e ovviamente che il processo non fosse concluso con pronuncia definitiva.

Per definire la lite dovrà essere effettuato il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Altresì, qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata di cui all’articolo 6 del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 ovvero “rottamazione cartelle”, ed il contribuente se ne sia avvalso, il contribuente potrà in ogni caso avvalersi anche di quest’ultima definizione, essendo entrambe le agevolazioni autonome.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti di cui sopra o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Peraltro, con riferimento alle liti aventi ad oggetto le sole sanzioni la nuova rottamazione delle liti è più onerosa della rottamazione cartelle. Quindi, dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. La definizione delle liti non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della norma sulla chiusura delle liti.

In sintesi, con l’adozione del nuovo Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Ragusa intende ridurre il contenzioso tributario. Il cittadino infatti si vedrà ridurre il debito non dovendo più pagare sanzioni, interessi legali maturati dopo la scadenza dell’atto e/o interessi di mora e eventuali spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.

Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017.

Oggi la crisi è sempre più evidente. Per i cittadini, poter contare su uno strumento del genere, potrebbe risultare un vero e proprio toccasana. Lo strumento in questione, tra l’altro, consente di utilizzare a piene mani dei riferimenti normativi specifici già pubblicati a livello nazionale.

L’art. 11 del Dl n. 50 del 2017 reca disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie degli enti territoriali, attraverso il comma 1-bis introdotto con la conversione in legge del provvedimento (cfr. allegati 1-2, contenente le norme):

«1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente».

LE CONTROVERSIE DEFINIBILI sono quelle attribuite alla giurisdizione tributaria “in cui è parte il medesimo ente”. Rimangono, pertanto, escluse le controversie rimesse a giurisdizioni diverse da quella tributaria, come quelle relative al canone di occupazione del suolo pubblico, di competenza del giudice ordinario.

EFFETTI PER IL CONTRIBUENTE:

La definizione comporta, quindi, la non debenza:

– delle sanzioni comminate nell’atto originario;

– degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, ovvero decorsi i sessanta giorni dalla notifica dell’atto originario, fino alla data di consegna del ruolo al concessionario;

– degli interessi di mora dovuti a seguito del mancato pagamento della cartella, oggi fissati al 3,50 per cento annuo.

OPPORTUNITA’: La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti completa l’effetto definitorio delle controversie interessate anche dalla definizione agevolata delle cartelle, di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, e contribuisce a ridurre la mole di contenzioso pendente in tutti i gradi di giudizio, con un evidente vantaggio per le casse comunali che evitano l’alea del contenzioso e fanno cassa; per il contribuente che eviterà di essere gravato delle sanzioni; per la macchina giudiziaria che si vede snellita di molti contenziosi.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 11 del D.L. n.50/2017 convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96 e contestuale approvazione del regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-L’articolo 11 comma 1 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge numero 96/2017 del 21 giugno 2017, ha previsto la possibilità di addivenire alla definizione agevolata delle controversie tributarie non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;

-Il successo articolo 11 comma 1 bis) del Decreto sopra citato ha esteso anche agli enti territoriali locali la possibilità di stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo relativamente alle controversie tributarie in cui è parte l’ente medesimo;

-L’adesione alla definizione agevolata il contribuente, secondo quanto disposto dall’articolo 11 comma 1 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 e dalle disposizioni del regolamento comunale oggetto della presente deliberazione, è tenuto a pagare l’imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell’atto impugnato, oltre agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, calcolati sull’importo dei tributi recati dall’atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell’atto medesimo fino al sessantesimo giorno successivo.

Considerato che:

-La definizione dei tributi comunali consentirà ai contribuenti di adempiere agli obblighi tributari in precedenza in tutto o in parte non adempiuti, regolarizzando la loro posizione tributaria nei confronti del Comune;

-Le posizioni debitorie oggetto di contenzioso tributario, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, portano a centinaia di ricorsi pendenti:

-Il suddetto istituto agevolativo, oltre alla riduzione delle spese da sostenersi per il recupero dei crediti comunali, consentirà al Comune di consolidare le proprie entrate tributarie e di azzerare le esposizioni debitorie pregresse dei contribuenti potendo pacificare liti che si protraggono da lungo tempo

Considerato, inoltre, che

-è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al ine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l’adesione da parte di tutti i debitori;

-il regolamento che si intende approvare disciplina le modalità e le procedure per avvalersi della definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti tributari dei contribuenti

VISTI

La legge del 27 luglio 2000 n. 212

-gli articoli 48, 49 e 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267

-l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica

Acquisito il parere di legittimità espresso dal segretario generale

Acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria

DELIBERA

Di approvare l’allegato regolamento avente ad oggetto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti relative ai tributi comunali

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al ministro dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D. lgs. N. 446 del 1997

REGOLAMENTO AVENTE OGGETO LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

 

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento……………………………………………………………………………………………………… 2

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata…………………………………………………………………………………………. 2

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda……………………………………………………………………. 2

Articolo 4 – Importi dovuti………………………………………………………………………………………………………………….. 2

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione………………………………………………………………………………………….. 3

Articolo 6 – Diniego della definizione…………………………………………………………………………………………………….. 4

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali……………………………………………………………………………………………… 4

Articolo 8 – Entrata in vigore………………………………………………………………………………………………………………. 4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

  1. Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
  3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1.Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Per Comune impositore si intende il Comune di Ragusa, per quanto attiene tutti i tributi locali.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

  1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all’articolo 2 deve essere presentata entro il 2 ottobre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall’approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
  2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

  1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all’articolo 2, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
  1. l’imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell’atto impugnato;
  2. gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi dalla data di notifica dell’atto fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
  1. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
  2. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione, di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 e quelli dovuti per effetto della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2017, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia, ed entro il 30/5/2017, per quanto attiene la definizione delle ingiunzioni di pagamento.
  3. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione (o dell’ingiunzione di pagamento) rinuncia a quest’ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.
  4. All’importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
  5. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
  6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
  7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione (o dell’ingiunzione di pagamento), il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (o dell’ingiunzione di pagamento).

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

  1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l’importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

  1. il 40 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
  2. il 40 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
  3. il 20 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
  4. 3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all’articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – Diniego della definizione

  1. Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
  2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

  1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
  2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.