Riequilibrio di genere in Giunta. Atto di diffida nei confronti del Sindaco

Atto di diffida

I sottoscritti, Mario D’Asta e  Mario Chiavola, nella qualità di componenti il consiglio comunale di Ragusa, espongono quanto in appresso.

A) La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha precisato che l’art. 51 Cost. – il quale nella sua vigente formulazione sancisce che “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini” – ha <valore di norma cogente e immediatamente vincolante e come tale idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità amministrativa ponendosi rispetto ad essa quale parametro di legittimità sostanziale> (ex multis Corte Cost. n. 4/2010; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 5 dicembre 2012, n. 2251, T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, n. 12668 del 2010 e nn. 1427 e 1985 del 2011).

La Corte costituzionale, in particolare, ha più volte ribadito che la finalità espressa dall’art. 51, comma 1 Cost. nel testo modificato dalla l. costituzionale 30 maggio 2003 n. 1, e dall’art. 117, comma 7 Cost. nel testo modificato dalla l. costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, è quella di <ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi>(cfr. sentenza n. 4 del 2010).

Il principio in questione è stato inteso in primo luogo <come immediato svolgimento del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., non solo nella sua accezione negativa (come divieto di azioni discriminatorie fondate sul sesso), ma anche positiva, impegnando le Istituzioni alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, istituzionale e politica del Paese. Ma la pregnanza del principio nel tessuto ordinamentale, come in parte già rilevato più sopra, si svolge anche su un ulteriore piano dei valori costituzionali, giungendosi ad una più consapevole individuazione della sua valenza trasversale nella misura in cui lo si ricollega, in chiave strumentale, al principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa: la rappresentanza di entrambi i generi nella compagine degli organi amministrativi, specie se di vertice e di spiccata caratterizzazione politica, “garantisce l’acquisizione al modus operandi dell’ente, e quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere> (cfr. T.A.R. del Lazio sent. n 6673/2011; T.A.R. Salerno, n. 2251 cit.).

In altri termini, <il nostro ordinamento pone il riequilibrio fra donne e uomini in generale e il principio della c.d. parità democratica nella rappresentanza, in particolare, come valori fondanti del nostro sistema ordinamentale> e <in detto contesto costituzionale si colloca il trend normativo che in questi ultimi anni, a livello sia primario che secondario, si caratterizza per l’introduzione di numerose prescrizioni orientate all’attuazione dell’obiettivo delle pari opportunità> (T.A.R. Lazio, sent. n. 6673 cit.)

B) Il principio costituzionale del riequilibrio fra donne e uomini in generale e della c.d. parità democratica nella rappresentanza risulta ormai affermato in numerose disposizioni poste dal legislatore ordinario a tutela della effettiva realizzazione della parità tra uomini e donne.

Basti pensare in primo luogo al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna approvato con d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, il cui articolo 1 al comma 4 precisa che “l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività”.

Si richiama poi l’articolo 6 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, il quale, a seguito delle modifiche operate dalla l. 23 novembre 2012 n. 215, al terzo comma prevede che “gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti”.

Si richiama infine l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 (legge Del Rio), il quale al comma 137, ha stabilito da ultimo che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.

C) Al fine di attuare la previsione costituzionale del riequilibrio fra donne e uomini e della c.d. parità democratica nella rappresentanza, è intervenuto anche il legislatore siciliano, che tra l’altro con l’articolo 3 comma 1 della legge regionale 6/2011 ha sostituito il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 7/1992, stabilendo che “…la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi…”.

Con tale disposizione – che deve intendersi richiamata anche nello Statuto del Comune di Ragusa in virtù del rinvio dinamico alla legislazione vigente contenuto al suo articolo 30 quinquies – anche il legislatore regionale ha specificamente escluso un’irragionevole preponderanza di un sesso rispetto all’altro nella composizione della giunta.

Quanto al criterio quantitativo di rappresentanza, si richiama la giurisprudenza che in relazione all’analoga normativa nazionale precedente alla legge Del Rio, aveva già chiarito che “l’effettività della parità non può che essere individuata nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato, altrimenti venendosi a vanificare la portata precettiva delle norme sin qui richiamate e l’effettività dei principi in esse affermati” (cfr. T.A.R. Lazio – Sezione II bis, 21 gennaio 2013 numero 633).

Tale misura ha trovato del resto un suo positivo riconoscimento quale criterio di effettività della pari compresenza dei generi nella composizione delle giunte nel richiamato articolo 1 comma 137 della legge Del Rio 7 aprile 2014 n. 56 (peraltro in via di recepimento nell’ordinamento regionale siciliano).

D) La Giunta del Comune di Ragusa è allo stato composta esclusivamente da uomini.

Viene quindi manifestamente violato il principio costituzionale – cogente e immediatamente vincolante -del riequilibrio fra donne e uomini e della parità democratica nella rappresentanza, nonché le inderogabili disposizioni della vigente legislazione ordinaria e regionale, sopra richiamate, che ne costituiscono specifica attuazione.

Per tutto quanto come sopra esposto, i sottoscritti consiglieri comunali

diffidano

Il Sindaco del Comune di Ragusa, Ing. Federico Piccitto, a porre in essere immediatamente e senza dilazione alcuna, in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge, gli atti necessari perché venga attuato il principio costituzionale del riequilibrio fra donne e uomini e della parità democratica nella rappresentanza in seno alla Giunta del Comune di Ragusa, nel rispetto delle norme vigenti, anticipando sin d’ora che, in difetto, adiranno le competenti Autorità amministrative e/o giurisdizionali per far declarare la violazione di legge e con essa l’obbligo di ripristinare l’ordinamento violato.

Copia del presente atto di diffida è notificato, per quanto di loro competenza, a:

  • S.E. il Prefetto di Ragusa,
  • al Sig. Assessore alle autonomie locali della Regione Siciliana,
  • al Sig. Dirigente generale del Dipartimento regionale per le Autonomie locali, nella qualità di capo del servizio ispettorato.

Ragusa 29/03/2016

Mario D’Asta

Mario Chiavola