Inps, bonus per le famiglie fino a 1300 euro al mese: come fare

Tutto sull’Anf, il sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti i cui nuclei famigliari siano composti da più persone. Ecco i requisiti e come presentare domanda. C’è tempo fino al 31 gennaio

In tempo di crisi e difficoltà finanziarie varie è bene fare chiarezza su alcune possibilità che ci sono per le famiglie per arrivare a fine mese. Una di queste è l’Anf dell’Inps, il “bonus famiglie” rivolto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

IL SUSSIDIO – Il sussidio viene erogato dall’Inps in base ai componenti e alle caratteristiche del nucleo familiare: da qui si calcola l’ammontare dell’erogazione che arriva fino ad un massimo di 1.300 euro al mese, fino a Luglio 2015.

REQUISITI – Per richiedere l’assegno è necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi. E’ necessario avere un valore Isee non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno, pari ad Euro 23.200,30 per nuclei familiari con cinque componenti.

LA DOMANDA – La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2014 va richiesto entro il 31 gennaio 2015). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell’ISE.

DA QUANDO SPETTA – L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.

FINO A QUANDO SPETTA – Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.

NUCLEO FAMIGLIARE – Il nucleo familiare per cui spetta l’ANF può essere composto da: il richiedente lavoratore o il titolare della pensione; il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie); i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.

CHI PAGA – L’assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall’INPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.  L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall’Inps.