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#DettoFatto

 

Regolamento Consulta Comunale Giovanile
Art.1
E’ istituita presso il Comune di Ragusa, la “Consulta Comunale Giovanile” con il compito di promuovere il conseguimento delle finalità dichiarate dallo Statuto comunale all’art.2, comma VII.

(art.2, comma VII. Il Comune fa propria la scelta educativa e preventiva a favore degli adolescenti e dei giovani, considerati soggetti attivi della comunità e protagonisti dell’azione di rinnovamento della società, promuove e sostiene l’associazionismo giovanile, la loro partecipazione alla vita sociale e istituzionale e le iniziative che favoriscono il diritto allo studio, al lavoro e all’informazione. )
La consulta promuove altresì ogni attività volta all’utilizzo del tempo libero giovanile in coerenza con i valori statuari.
La consulta si inserisce nelle finalità statutarie collaborando con gli organi competenti e concorrendo con essi alla realizzazione dei progetti di intervento mediante il coinvolgimento delle Associazioni e delle Organizzazioni in esse rappresentate.
Art.2
La consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato ed è formata dai seguenti componenti:
a) da un rappresentante di ciascuna organizzazione ammessa secondo le modalità di cui al successivo art.5;
b) da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni giovanili espressione dei gruppi politici presenti nel territorio comunale;
c) da un rappresentante degli studenti di ciascuno degli istituti politici d’istruzione di 2° grado aventi sede nel comune;
d) dal funzionaro comunale dirigente del settore.
Le associazioni ed organizzazioni sono rappresentate dai legali rappresentanti ovvero da altro soggetto delegato con nota formale.
Svolge le funzioni di segreteria un dipendente comunale del settore.
Le sedute dela consulta sono valide se è presente la metà più uno dei componenti in seconda
convocazione.
Le sedute della consulta sono pubbliche.
L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno deve pervenire mediante notifica ai componenti con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione della consulta.
I componenti possono far pervenire proposte di discussione presso la segreteria della consulta.
Art.3
Le associazioni e le organizzazioni giovanali che intendono far parte della consulta potranno presentare nel termine che sarà stabilito da apposito bando, formale richiesta di partecipazione, corredandola dello statuto e della documentazione idonea a dimostrare almeno un anno di attività nell’ambito comunale. Il comitato esecutivo di cui all’articolo successivo provvede annualmente entro il 31 gennaio, alla verifica dei requisiti statutari ed operativi, sia per quelli richiedenti l’ammissione.
Allo scopo di incoraggiare la partecipazione ai lavori della consulta di relatà associative informali , a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, è ammessa la partecipazione con voto deliberativo di un rappresentante di gruppi giovanili spontanei leagati a realtà di quartiere o a determinate problematiche.
La consulta viene riunita con frequenza trimestrale e tutte le volte lo ritenga il presidente o lo richieda un terzo dei componenti con richiesta scrittaindicante gli argomenti da trattare.
Art.4
La consulta ha facoltà a far partecipare ai propri lavori esperti esterni in grado di fornire specifici contributi agli argomenti in discussione.
Art.5
La consulta elegge nella prima seduta con voto limitato, nel proprio seno, un comitato esecutivo composto da tanti membri quanti sono i settori specifici indetti dalla consulta, uno per ogni settore.
Il comitato secutivo non ha poteri decisionali all’infuori di quelli indicati all’art.3. Con le stesse modalità, è eletto il vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.Sono compiti del comitato esecutivo:

a) coordinare insieme al presidente i lavori della consulta;
b) predisporre gli ordini del giorno della consulta, ed il programma annuale di massima delle attività.
Assiste alle sedute del comitato esecutivo, il dipendente comunale incaricato dele funzioni di segretario della consulta.
Art.6
Nessun compenso spetta ai membri della consulta e del comitato esecutivo.

 

CARTELLO 10