Area di Sosta per camper “Falconara” di Marina di Ragusa

Interrogazione a risposta scritta: Istanza di applicazione della Legge Regionale n. 13 del 06/02/2006 art. 1 n. 5 co. 7bis dell’art. 2 della legge regionale 13 marzo 1982 n. 14 alla Area di Sosta per camper denominata “Falconara” di Marina di Ragusa Via Falconara.

All’Assessore di competenza
PC
Al Presidente del CC

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Istanza di applicazione della Legge Regionale n. 13 del 06/02/2006 art. 1 n. 5 co. 7bis dell’art. 2 della legge regionale 13 marzo 1982 n. 14alla Area di Sosta per camper denominata “Falconara” di Marina di Ragusa Via Falconara.

Il sottoscritto consigliere comunale Mario D’Asta

Vista l’istanza presentata dalle associazioni e rafforzata dal sottoscritto consigliere comunale a mezzo PEC;

Vista l’assenza di una risposta

Visto che le associazioni di cui parliamo sono:

  • Associazione Iblea Turisiti Itineranti (A.I.T.I.) con sede in Via delle Madonie, Ragusa in persona del presidente p.t.
  • Associazione Club Campeggiatori Iblei con sede in Via Xiume’ n. 4, Ragusa in persona del presidente p.t.
  • “Baia del sole” – Marina Holidays Srls con sede in Ragusa, Via dei Girasoli n. 22 in persona del legale rappresentante
  • “Baia dei Coralli” – Gestione Solemare Srl, Via dei Canalotti 41 c.da Punta Braccetto Santa Croce Camerina in persona del legale Rappresentante

Vista l’istanza di applicazione che sottolinea ed evidenzia l’esistenza della Legge Regionale n. 13 del 06/02/2006 art. 1, n. 5 co. 7 bis dell’art. 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 alla Area di Sosta per camper denominata “Falconara” di Marina di Ragusa Via Falconara.

In particolare, la suddetta area di sosta per camper è un’area pubblica istituita ai sensi della summenzionata Legge Regionale che regolando la materia delle aree di sosta per camper introduce il comma 7 bis che così recita: “I Comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici o autorizzare privati alla realizzazione e gestione di tali aree.

 

Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all’art. 185, comma 7, del decreto 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.

 

Nell’area di sosta per camper di Via Falconara, la permanenza dei camperisti stanziali, locali e non, non si limita come la legge prevede nell’arco delle 24 ore consecutive ma ha assunto forme di vero e proprio “campeggio abusivo” e che permane per parecchi giorni o mesi con tanto di panni stesi e barbecue e ciò in contrasto con lo spirito e la lettera della legge che ha come scopo quello di consentire l’accoglienza del vero turista itinerante consentendogli la sosta breve per qualche ora e permettendogli di usufruire del servizio di carico e scarico dei liquami e delle acque in qualunque orario.

Infatti, il suddetto camperista itinerante che ha bisogno di scaricare le acque se non trova il camper service aperto finisce con lo “scaricare” i liquami in qualunque posto che gli capita con inevitabile inquinamento dell’ambiente.

L’avere trasformato la suddetta area in una specie di campeggio privato è del tutto in contrasto con le summenzionate norme di legge considerando anche il fatto che la stessa non è provvista né delle prescritte autorizzazioni di legge né dei necessari impianti di sicurezza e antincendio a tutela e salvaguardia della salute degli ospiti stanziali.

Rilevato, peraltro, che tale fattispecie di campeggio abusivo crea un inevitabile danno oltre che al decoro urbano anche ai veri campeggi della zona i cui gestori sono tenuti a pagare la tassa di soggiorno al Comune oltre a tutti gli altri tributi comunali.

 

 

 

CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE

 

di conoscere il motivo per cui non state date risposte sia alle associazioni che al consigliere comunale;

Di intensificare i controlli volti a verificare che il turista itinerante non sosti e non campeggi nella suddetta area per un arco di tempo superiore alle 24 ore come la legge prevede con l’ausilio di un eventuale parchimetro e di eliminare i limiti di orario per il carico e scarico delle acque reflue previsti dal vigente regolamento comunale per consentire ai camperisti di passaggio di usufruire del suddetto servizio a qualsiasi orario e la corretta applicazione di tutta la suddetta normativa legislativa per l’area in oggetto;

i verificare, pertanto, le condizioni di legalità e, ove assenti, di ripristinarle prontamente.

 

CC Mario D’Asta