Deliberazione di Consiglio Comunale. Oggetto: Istituzione Regolamento per Microcredito

Al Presidente del C.C.

Al Segretario Generale

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale

 

Oggetto: Istituzione Regolamento per Microcredito

 

Relazione illustrativa

 

Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che permette l’accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale. L’origine del microcredito, nella sua attuale applicazione, può essere collegata alla Grameen Bank, fondata da Muhammad Yunus in Bangladesh nel 1983, considerata il primo istituto di microcredito moderno: Yunus ha iniziato il progetto in una piccola, città chiamata Jobra, utilizzando il proprio denaro per fornire piccoli prestiti a bassi tassi d’interesse per i poveri delle campagne.

Il regolamento approvato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Ruvolo, prevede un fondo di garanzia, inizialmente di 101 mila euro, per finanziamenti massimi di 25 mila euro che potranno essere concessi a giovani di età compresa tra i 18 e i 60 anni, che intendono avviare delle imprese come ditte individuali, piccole cooperative o società di persone costituite in maggioranza da giovani.

 

Una delle priorità è quella di promuovere lo sviluppo economico incentivando l’imprenditoria in modo da fornire risorse finanziarie a persone che sapranno dimostrare capacità e volontà nel produrre progetti imprenditoriali innovativi.

Dato che:
-Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che consente l’accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione. Il microcredito viene definito come “credito di piccolo ammontare finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far fronte a spese d’emergenza, nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale” La difficoltà di accedere al prestito bancario a causa dell’inadeguatezza o della mancanza di garanzie reali e delle microdimensioni imprenditoriali, ritenute troppo piccole dalle banche tradizionali, non permette a queste attività produttive di avviarsi e svilupparsi libere dall’usura. I programmi di microcredito propongono soluzioni alternative per queste microimprese e in un certo senso sono paragonabili ai prestiti d’onore.In considerazione dell’efficienza dimostrata in moltissimi casi, le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2005 l’Anno Internazionale del MicrocreditoNegli ultimi anni, inoltre, sono in corso tentativi di diffusione del microcredito (con gli adattamenti opportuni) anche nelle economie avanzate a sostegno dei cosiddetti “nuovi poveri”, cioè non solo coloro che nei paesi sviluppati vivono sulla soglia della sussistenza o al di sotto di essa e che possono trovarsi in gravi difficoltà di fronte a spese improvvise anche di piccola entità, ma soprattutto per la piccola impresa e gli artigiani che dai canali tradizionali non possono accedere e si devono rivolgere quindi al social lending o prestiti peer-to-peer (Molte organizzazioni basate su Internet hanno sviluppato piattaforme che facilitano una forma modificata di prestito peer-to-peer in cui un prestito non viene realizzato sotto forma di un unico prestito diretto, ma come l’aggregazione di un certo numero di piccoli prestiti,spesso ad un tasso di interesse trascurabile. Ci sono diversi modi con cui il pubblico può partecipare per alleviare la povertà utilizzando piattaforme web. Nuove piattaforme a cui si connettono istituti di credito per micro-imprenditori stanno emergendo sul Web: ad esempio Kiva, Zidisha, e la Fondazione Microloan.
-In Italia è stato istituito nel 2006 il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito con il decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2 convertito in legge con la Legge 11 marzo 2006 n. 81. Il Governo Italiano ha emesso la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio2010 – Attività del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito” pubblicata sulla GU n. 220 del 20-9-2010. Particolarmente importante, inoltre, risulta l’impegno delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali con numerosi progetti e la stipula di convenzioni con enti e associazioni locali, in tema di microcredito.
Le norme sul Microcredito sono state introdotte il 4 settembre 2010 quando è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo. Il d.l. 141/2010 ha apportato modifiche al Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), prevedendo fra l’altro disposizioni specifiche riguardanti la definizione e le caratteristiche del microcredito, i soggetti finanziabili, gli organismi finanziatori tenuti a iscriversi nell’Albo degli operatori del microcredito presso la Banca d’Italia, l’istituzione di un organismo di gestione e controllo dei finanziatori iscritti all’Albo.
Nel maggio del 2011 (D.L. 13-5-2011 n. 70, Semestre Europeo-Prime disposizioni urgenti per l’economia[ il Governo ha trasformato il Comitato nell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) con l’obiettivo di sradicare la povertà e di supportare la lotta all’esclusione sociale in Italia e, in ambito internazionale, nei paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione, di coordinare con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli «strumenti microfinanziari» promossi dall’Unione europea, nonché delle «attività microfinanziarie» realizzate a valere su fondi dell’Unione Europea (Legge del 12 luglio 2011 n.106, art.8, c.4 bis lettera b).Il cambiamento di status da Comitato a Ente pubblico è così descritto dall’art. 4-bis, lettera a):
il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito […] è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito.
La sua nomina è stata inserita nel cosiddetto «Decreto Sviluppo», il decreto legge 169/2012[10], che ha introdotto ulteriori modifiche in materia. Secondo la disciplina legislativa del microcredito, i finanziamenti consistono in un prestito di limitato importo con obbligo di restituzione, concesso in assenza di particolari garanzie a soggetti svantaggiati o in difficoltà economica, mirato al finanziamento di microimprese, alla creazione di occupazione (autoimpiego), al sostegno socio-assistenziale nonché agli studi, supportato da peculiari azioni di accoglienza, ascolto e accompagnamento.Le categorie a cui può essere concesso il microcredito sono fondamentalmente due: a) Persone fisiche, società di persone, S.r.l. ex art. 2436 C.C., associazioni e società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa. L’importo massimo erogabile, salvo eccezioni, è di 25.000 euro e non sono richieste garanzie reali. Sono previsti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio; b) Persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, per un importo massimo di 10.000 euro e non sono richieste garanzie reali.
Nel primo trienio osservato (2010-2012) sono stati erogati 7.167 microprestiti, per un ammontare complessivo di oltre 63 milioni di euro. Il monitoraggio ha rivolto particolare attenzione alle aree più svantaggiate d’Italia e alle Regioni a “obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) con un Prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media europea.
Per l’incarico quadriennale il presidente dell’Ente percespisce un emolumento annuo pari a 108 mila euro.
L’articolo 39 del D.L. 201/2011 (cd. «Salva Italia»)[14] è intervenuto in materia di Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese destinato alla microimprenditorialità, prevedendo che la garanzia diretta e la controgaranzia possano essere concesse a valere sulle disponibilità del citato Fondo di garanzia fino all’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. Recenti disposizioni del fondo per il microcredito prevedono che nel Fondo di garanzia possono inoltre affluire anche contributi su base volontaria, visto l’articolo I, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
-Molti studi dimostrano che il microcredito riduce la povertà, creando opportunità di generare reddito, una maggiore occupazione e redditi più alti. Le conseguenze principali sono una migliore alimentazione ed una migliore educazione ai figli dei mutuatari. Studi effettuati sul campo negli anni hanno mostrato che il microcredito responsabilizza le donne e le rende capaci di cambiare la condizione delle propria famiglie e delle comunità in cui vivono.
-Il Fondo di Garanzia per il Microcredio per l’avvio d’impresa è stato costituito dalla Diocesi di Ragusa, Diocesi di Noto e Camera di Commercio di Ragusa.
-La dotazione del Fondo è di 375.000 euro destinati a garantire operazioni di microcredito per l’auto imprenditorialità e l’auto impiego.
-Il fondo copre l’80% del finanziamento bancario (importo massimo delle operazioni pari ad euro 20.000).
-L’Ente Gestore è stato individuato nell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Ragusa.
-Delibera l’ammissione alla fase di accompagnamento e start-up nonchè l’ammissione alla garanzia un Comitato di Valutazione composto dai membri designati dei soggetti proponenti.
-Il Fondo ha sottoscritto convenzione per l’erogazione dei finanziamenti con la Banca Agricola Popolare di Ragusa, unico istituto di credito ad aderire all’iniziativa.
-Il Fondo ha creato una rete di associazioni di categorie, ordini professionali e professionisti per la fase di accompagnamento e tutoraggio.
-Il Fondo ha pubblicato due Avvisi, le istanze presentate sono circa 150.
-Ad oggi sono state finanziate ed avviate n. 55 nuove imprese per oltre un milione di euro di finanziamenti.
-Su Ragusa sono state avviate n. 18 imprese per circa 360.000 di finanziamenti.
-Il Consiglio comuanle di Ragusa ha votato positivamente, in un bilancio di previsione, un emendamento proposto dal PD, la partecipazione al Fondo di Garanzia per l’importo di euro 20.000.

 

 

Noi intendiamo farci promotori delle attività di lavoro autonomo e di impresa, attivando procedure miranti a favorire la concessione di microcredito a medio e lungo termine alle imprese di nuova costituzione, utilizzando procedure operative snelle ed a basso costo.
L’obiettivo del progetto è quello di consentire il sorgere di attività imprenditoriali fornendo le necessarie risorse finanziare a persone che dimostrino capacità e volontà, anche se non dispongono di mezzi propri e non possono autonomamente far ricorso al credito bancario.

Il fondo ha lo scopo di supportare soggetti beneficiari del credito alle microimprese ed alle PMI, alle piccole cooperative e alle società di persone a copertura dei rischio connesso alla concessione di finanziamenti a medio e lungo termine attivati dagli Istituti di Credito.
Per garantire maggiore efficacia all’iniziativa l’Amministrazione Comunale, si propone di:
― garantire la promozione capillare dell’intervento realizzato attraverso la realizzazione di un’efficace campagna di comunicazione.
— verificare l’efficacia dell’intervento e monitorare le performance realizzate dalle singole imprese beneficiarie del credito.

 

Presentata la relazione illustrativa, si discute il

 

REGOLAMENTO PER IL MICROCREDITO

 

 

Art. 1

Soggetti Beneficiari

I finanziamenti potranno essere concessi a giovani di età compresa tra i 18 e i 60 anni nelle forme di imprese sotto elencate:
• Ditte individuali;
• Piccole cooperative costituite in maggioranza da giovani compresi tra i 18 e i 60 anni;
• Società di persone costituite in maggioranza da giovani compresi tra i 18 e i 60 anni;

I finanziamenti sono concessi alle imprese sopra descritte, senza tenere conto di sesso, razza, religione o credo politico e per la costituzione e l’avviamento di nuove attività imprenditoriali.
Sono esclusi i rapporti finanziari destinati ad intraprendere quelle attività che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona e le attività già esistenti.
I prestiti potranno esse concessi solo dopo che ciascuna pratica abbia avuto il parere favorevole del Comitato Tecnico per l’importo massimo di euro 25.000,00 per ciascuna richiesta.
I soggetti proponenti, a pena di inaccoglibilità della domanda, devono avere la Sede operativa o l’Unita Locale presente nel territorio del Comune di Ragusa.
Art. 2

Settori d’intervento
Saranno considerate ammissibili a godere dei benefici di cui al presente regolamento i soggetti individuati all’Art. 1 che intendono promuovere programmi di investimento nei comparti:
• Agroalimentare, limitatamente alle attività dirette alla produzione ed alla trasformazione di prodotti agricoli biologici;
• Turismo Enogastronomico e servizi accessori;
• Valorizzazione delle produzioni e commercializzazione di prodotti tipici locali non attinenti al comparto agroalimentare;
• Servizi legati all’innovation & Comunication Techonology;
• Produzioni di energia da fonti alternative;
• Servizi sociali rivolte alle cooperative di tipo B.

Art. 3

Spese Ammissibili

3.1 Le tipologie di spese ammissibili, al netto di Iva, connesse alla realizzazione del progetto di impresa sono:
• Le spese relative all’acquisto di beni materiali ed immateriali a utilità pluriennale (investimenti) direttamente collegati al ciclo produttivo aziendale, a condizione che siano nuovi di fabbrica e che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.
• Le spese di costituzione (nel caso di costituente imprese societarie o cooperative), studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori e servizi di consulenza e assistenza nei limiti del 10% del programma di investimenti
• Acquisto brevetti, realizzazione di brevetti (spese di R&S per lo sviluppo del brevetto ad esclusione delle spese giuridico legali per la registrazione del brevetto), realizzazione del marchio aziendale, registrazione del proprio Domain Name, acquisto licenza d’uso del marchio aziendale, realizzazione sistemi di qualità, certificazione di qualità, certificazione ambientale, certificazione di responsabilità sociale, ricerca e sviluppo.
• Opere murarie ed assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile alle esigenze produttive e/o per la ristrutturazione dei locali. Le spese per l’adeguamento funzionale e/o per la ristrutturazione dei locali devono essere strettamente funzionali all’attività di impresa, collegate ad altri investimenti a carattere produttivo, e comunque non possono superare il 60% del totale degli investimenti ammissibili.
• Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, compresi gli arredi, nuovi di fabbrica.
• Sistemi informativi integrati per l’automazione, realizzazione siti web, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software e banche dati per le esigenze produttive e gestionali dell’impresa. • Investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell’ambiente e del consumatore.

Non sono ammissibili le spese per:
• Acquisto di terreni e fabbricati.
• Acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari. Tali beni saranno ammissibili alle agevolazioni finanziarie solo se risulteranno direttamente collegati e strumentali al ciclo produttivo dell’attività dell’impresa.
• Acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell’impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all’impresa beneficiaria

Non verranno prese in considerazione spese riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione, nonché ogni spesa riferita all’utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell’impresa beneficiaria. Sono escluse le spese relative ad opere di urbanizzazione, di manutenzione ordinaria, quelle relative a contratti di assistenza e in generale le spese di gestione.
I beni oggetto delle spese di cui sopra non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento del finanziamento, pena la decadenza dal programma.
Art. 4

Presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate nei modi e nei tempi che saranno stabilite dal Comune di Caltanissetta, utilizzando l’apposito modello che sarà predisposto e con la documentazione che sarà prevista dallo stesso modello.
In ogni caso la Banca ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini di una corretta valutazione del merito creditizio.

Art. 5

Preistruttoria e assistenza tecnica

Il progetto Microcredito non consente solamente di ottenere un prestito ma aiuta a realizzare il proprio ”progetto impresa” offrendo al richiedente l’opportunità di essere accompagnato e di ricevere assistenza prima e dopo il prestito attraverso la “rete del microcredito”.
La rete è costituita, oltre che dai servizi del Comune di Caltanissetta, da una Agenzia Tecnica, dalle cooperative sociali convenzionate con il Comune di Caltanissetta, da volontari espressione dell’associazionismo diffuso nella città e da professionisti che offrono il proprio contributo personale e professionale, che dà qualità e valore aggiunto all’erogazione del microcredito.
L’attività di assistenza ex-ante ha lo scopo di fornire ai destinatari un servizio di accompagnamento per:
1. la stesura del business plan laddove il beneficiario sia nella fase di costituzione di impresa ovvero del piano di investimenti;
2. la presentazione della richiesta di affidamento.
Tale accompagnamento sarà finalizzato a valutare, insieme al beneficiario, l’effettiva capacità di restituzione del prestito sulla base dei flussi di cassa realizzabili dalla redditività aziendale nonché l’effettività del prestito rispetto alle finalità e dimensioni del progetto.
L’attività di assistenza ex-post ha lo scopo di supportare il beneficiario dal punto di vista finanziario e tecnico nella costituzione e nella crescita della propria microimpresa. In questo modo è possibile monitorare insieme al beneficiario le difficoltà aziendali e la conseguente problematica nel rimborso delle rate e cercare le possibili soluzioni. Tale attività si sviluppa per tutta la durata del prestito e viene fornita su base regolare (prevedendo incontri periodici e contatti telefonici).
Il Comune assicurerà le competenze necessarie per un’efficace assistenza tecnica nel caso in cui i soggetti di accompagnamento non abbiano al loro interno le professionalità adeguate.
La logica sottostante è quella di valutare la capacità di restituzione del prestito attraverso la crescita responsabile di una rete solidale di rapporti, piuttosto che sull’analisi individuale delle sole potenzialità reddituali e patrimoniali.
Si vuole fornire un aiuto concreto ad un bisogno attraverso un processo il cui motore è rappresentato da una rete umana ed istituzionale che stimola l’impegno e la fiducia di tutte le persone coinvolte. Non vengono chieste garanzie patrimoniali, ma la decisione di erogare il prestito nasce dalla valutazione delle capacità morali della persona di far fronte agli impegni che si accinge ad assumere.

Art. 6

Istruttoria delle domande

Fase 1. Verifica requisiti formali
L’istruttoria delle domande sarà avviata sotto il profilo dell’ammissibilità formale, quindi, finalizzata prevalentemente alla verifica del possesso dei requisiti d’accesso al “microcredito e alla completezza della domanda e dei suoi allegati.
Fase 2 – Verifica di merito
Le richieste che superano questa fase saranno prese in esame da un Comitato Tecnico di valutazione,composto da:
• Da 2 componenti nominati dall’Amministrazione Comunale individuati tra personalità di provata competenza specifica e specchiate qualità morali, che prestano la loro opera a titolo completamente gratuito;
• da 1 componente della Rete del Microcredito che ha curato l’accompagnamento del richiedente il credito oggetto di esame da parte del Comitato;
• Da 1 componente nominato dalla Banca convenzionata presso cui è appoggiata la richiesta di finanziamento.

Il parere del Comitato Tecnico di Valutazione viene espresso in forma impersonale ed ha valore puramente consultivo.
La valutazione riguarderà a titolo esemplificativo:
• la credibilità del soggetto richiedente, in particolare sotto il profilo della coerenza tra profilo di vita/professionale e progetto finanziabile;
• il grado di sviluppo del progetto;
• validità del progetto di impresa/lavoro autonomo/professionale anche in relazione alle opportunità di mercato e alla redditività economica;
• coerenza richiesta/spesa;
• coerenza e congruità tecnica ed economica degli investimenti.

Il Comitato Tecnico si convoca entro 15 (quindici) giorni dall’acquisizione della documentazione.
Conclusa in senso positivo l’istruttoria tecnica da parte del Comitato Tecnico, la pratica verrà inviata alla Banca convenzionata.
La Banca, acquisita tutta la documentazione, avvierà il proprio iter istruttorio e fatti salvi gli opportuni riscontri interni ed esterni o eventuale ulteriore documentazione, provvederà ad esitare la richiesta nel più breve tempo possibile dal momento in cui la stessa, completa di tutta la documentazione necessaria, sarà pervenuta alla sede dela Banca.
Il giudizio delle Banca è insindacabile

Art. 7

Controlli e revoche

  1. Una volta ultimate tutte le singole operazioni di prestito ammesse, il Comune di Caltanissetta e la Banca, avvalendosi se necessario anche della “Rete del microcredito” e/o degli atri soggetti coinvolti nella rete provvederanno alla verifica successiva della realizzazione dei progetti.
    Tali controlli verranno effettuati a campione casuale su almeno il 50% dei beneficiari e potranno essere sia di tipo documentale che di tipo soggettivo.
    2. Il prestito può essere revocato nei seguenti casi:
    a) mancata realizzazione del progetto ammesso a finanziamento;
    b) grave difformità nelle modalità di realizzazione rispetto ai contenuti del progetto iniziale;
    c) quando nel corso della durata del prestito, vengano meno i requisiti soggettivi di ammissione al bando.
    In tutti i casi di sussistenza di revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione del prestito o parte di esso non ancora estinto.

Art. 8

Presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate nei modi e nei tempi che saranno stabilite dal Comune di Caltanissetta, utilizzando l’apposito modello che sarà predisposto e con la documentazione che sarà prevista dallo stesso modello.
In ogni caso la Banca ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini di una corretta valutazione del merito creditizio.

Art. 9

Tutela della privacy

I dati personali forniti alle “rete del microcredito”, al Comune di Caltanissetta e la Banca saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività.
I dati personali saranno trattati da tutti soggetti coinvolti nel procedimento per il perseguimento delle sopraindicate finalità, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Qualora il Comune di Caltanissetta e Banca debbano avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

 

letto il regolamento, discusso il regolamento stesso, DELIBERA di approvare il regolamento e di farlo proprio

 

Ragusa 11/09/2016

Mario D’Asta

Mario Chiavola