Redatto in base alla Dichiarazione Universale dei diritti degli animali
REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DI ANIMALI APPARTENENTI A SPECIE SELVATICHE ED ESOTICHE IN SPETTACOLI E ALTRI INTRATTENIMENTI
Premesso che:
‐ negli ultimi anni è considerevolmente cresciuta, nel nostro paese, la sensibilità dell’opinione pubblica nei riguardi di violenze e abusi perpetrati ai danni degli animali, percepiti da una parte sempre più consistente della popolazione come esseri dotati di sensibilità, intelligenza, capacità di esperire sofferenza fisica e psichica e, in quanto tali, meritevoli di diritti e tutela;
‐ anche gli spettacoli con animali del circo tradizionale sono stati di recente oggetto di forte critica, per la costrizione alla cattività degli animali coinvolti e per l’innaturalezza degli esercizi imposti attraverso metodi di addestramento violenti e coercitivi;
‐ psicologi e pedagogisti da tempo sottolineano come gli spettacoli circensi che impiegano animali siano fortemente diseducativi per i più piccoli, in quanto rappresentano la prevaricazione del più forte sul più debole;
‐ recenti episodi di fuga di animali pericolosi da complessi circensi hanno messo in luce i rischi che la presenza di circhi con animali in contesti urbani può arrecare alla sicurezza e all’incolumità pubblica;
Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;
Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 27/01/1978 a Bruxelles, la quale all’art. 4 afferma: “ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto”, e all’art. 10 “nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale”;
Visto il D.M. del 31.12.1979 di attuazione della“Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione”, ratificata con legge 19.12.1975 n. 874;
Vista la legge 5.5.1981 n. 503 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa del 19.9.1979;
Visto il Regolamento (CE) n. 01/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97;
Visto l’art. 1 del R.D. n° 611 del 12.06.1913 sulla protezione degli animali;
Visti l’art. 70 del T.U.L.P.S. (R.D. n° 773 del 18.6.1931) nonché l’art. 129 del Regolamento di esecuzione R.D. n° 635 del 6.5.1940 e la Circolare 20.12.1999 n° 559;
Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265;
Visto il D.P.R. 8.2.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
Vista la legge 18 Marzo 1968, n. 337 – “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
Visto l’art. 3 del D.P.R. 31.3.79 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
Vista la Circolare del Ministro del Turismo e Spettacolo n. 4804 del 27.09.1989;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Vista la circolare del Ministro della Sanità n°29 del 5.11.90 “Animali selvatici ed esotici in cattività – Vigilanza Veterinaria Permanente”;
Vista la legge 7.2.1992 n. 150, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina i reati relativi alla violazione della Convenzione di Washington;
Visto il D.M. 19.4.1996 e successive modificazioni e integrazioni, recante l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale”;
Viste le “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, emanata in data 10 maggio 2000 dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare allo scopo di: “indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture , come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa”;
Visti gli aggiornamenti delle sopracitate “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, emanate dalla Commissione Scientifica CITES in data 19 aprile 2006, con il fine di: ”Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l’ambito di applicazione anche ad altre specie animali” e “Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense presso i Comuni Italiani”;
Vista la legge 20.07.2004 n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
Visto l’art. 50 del D.Lgs n° 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto l’art. 21 della Legge della Regione Lazio 21.10.1997 n. 34 sulla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in attuazione della normativa nazionale contenuta nella l. 281/91;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n.15, pubblicata sulla GURS n.32 del 7 luglio 2000;
Considerato che nella legislazione sopracitata e nelle Linee Guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente nell’anno 2006 viene sottolineato che, nei confronti di alcune specie animali in particolare, il modello di gestione risulta incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti;
Constatato che per le specie esotiche non elencate nelle “Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” non sono previsti requisiti minimi per una corretta detenzione;
Considerata la necessità di disciplinare, con apposito Regolamento comunale, la materia di cui alle premesse,
IL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERA
IL SOTTOESTESO REGOLAMENTO
Art.1
Utilizzo di animali in attività di spettacolo
È fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo e intrattenimento pubblico, tranne che per i circhi e le mostre zoologiche itineranti nel rispetto delle condizioni indicate da questo regolamento.
Art.2
Specie animali ammesse nei circhi e modalità di detenzione
1. In ossequio a quanto stabilito dall’art. 1, e seguendo le raccomandazioni contenute nelle linee guida emesse dalla Commissione Scientifica CITES nel 2006 in merito alla detenzione di specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile, è fatto divieto di attendamento ai circhi che impiegano animali selvatici appartenenti alle seguenti specie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.
2. Ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti che impieghino animali selvatici appartenenti alle seguenti specie: zebra, camelidi, bisonti, bufali ed altri bovidi, struzzo e altri ratiti è consentito l’attendamento nel territorio comunale nel rispetto delle condizioni di detenzione sotto indicate:
‐ Zebra, Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca, lama): ricoveri di 12 mq per ogni individuo, forniti di lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l’interesse degli animali. Per la zebra almeno 12 gradi centigradi di temperatura ambiente. Spazio esterno di 150 mq fino a 3 esemplari, ampliato di
25 mq per capo in più. Terreno naturale o con sabbia o, in alternativa, possibilità per gli animali di fare bagni di sabbia o segatura. Possibilità di separazione in casi di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti). Gli animali non devono essere legati a pali. Possibilità di accesso ad area protetta dal vento e dalle intemperie.
‐ Bisonti, Bufali ed altri bovidi: ricoveri di 25 mq per animale. Spazio esterno di 250 mq fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq per capo in più. Gli animali non devono essere legati a pali.
‐ Struzzo e altri ratiti: recinti di almeno 250 mq fino a 3 capi, ampliati di 50 mq per capo in più. Possibilità di accesso a tettoia o stalla di 6 mq per un capo, di 12 da 2 capi in su.
3. Ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti che impieghino animali non fatti oggetto di divieto di cui all’art. 2 comma 1 e che non rientrino nelle specie indicate all’art. 2 comma 2, l’autorizzazione all’attendamento potrà essere concessa previa valutazione della A.S.L. di competenza che stabilirà le condizioni di detenzione da applicare. Le condizioni di detenzione non potranno in ogni caso violare i requisiti minimi indicati nelle linee guida stilate dalla Commissione Scientifica CITES del 2006 per le specie ivi menzionate.
4. È fatto comunque obbligo ai circhi attendati sul territorio della Città di Vittoria con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:
‐ Assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l’entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali; assicurare entro i ricoveri un adeguato arricchimento ambientale, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati;
‐ Disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l’incolumità pubblica ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 150/1992;
‐ Assicurare l’assistenza veterinaria agli animali al seguito;
‐ Tenere distanziate specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda‐predatore.
‐ Non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali;
‐ Non utilizzare gli animali prelevati in natura;
‐ Non provocare in alcun modo gli animali per ottenere il divertimento e l’interesse del pubblico;
Art.3
Classificazione dei complessi circensi
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione i complessi circensi si intendono classificati analogamente alla suddivisione adottata dall’Ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo, di cui alla Circolare del Ministro del Turismo e Spettacolo n. 4804 del 27.09.1989 e suddivisi nelle seguenti categorie:
‐ classe 1: tendone con asse maggiore superiore ai 44 metri, numero di posti a sedere superiore a 2000, numero di addetti non inferiore a 80;
‐ classe 2: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri, numero di posti a sedere compreso tra 1000 e 2000, numero di addetti compreso tra 30 e 60;
‐ classe 3: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri, numero di posti a sedere compreso tra 600 e 900, numero di addetti compreso tra 15 e 24;
‐ classe 4: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri, numero di posti a sedere compreso tra 350 e 500, numero di addetti compreso tra 7 e 12;
‐ classe 5: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri, numero di posti a sedere compreso tra 100 e 300, numero di addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici: almeno 8).
Per il riconoscimento dell’appartenenza alle classi di cui sopra i complessi circensi dovranno soddisfare tutti e tre i requisiti previsti da ciascuna.
Art.4
Modalità di presentazione delle domande di attendamento
1. Nelle domande devono essere specificati:
a. il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza di esercizio;
b. la denominazione del complesso che si intende impiantare;
c. la residenza, o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
d. le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
e. le dimensioni dell’area occupata dalle carovane abitative e dai carriaggi per i quali si richiede autorizzazione alla sosta;
f. il periodo richiesto per lo svolgimento dell’attività con la precisazione della data di inizio e fine delle rappresentazioni.
2. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
a. fotocopia della licenza d’esercizio;
b. fotocopia dell’idoneità alla detenzione degli animali ed elenco delle specie ospitate e del numero di animali per ogni specie, con l’indicazione di sesso, età dell’animale e dettagli identificativi;
c. fotografia a colori del tendone che si intende istallare, corredata di autodichiarazione attestante il diametro dello stesso e il numero dei posti a sedere;
d. dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
e. copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere: 1) l’impostazione di un programma di medicina preventivo; 2) la diagnosi tempestiva e il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; 3) l’effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; 4) l’eventualità di pratica dell’eutanasia, se necessario in caso di malattia o infermità gravi e irreversibili e di intensa e prolungata sofferenza; 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;
f. planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale Rappresentante, delle strutture interne ed esterne destinate, conformemente alla distinzione stabilita dal D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni e integrazioni:
a) agli animali pericolosi;
b) agli animali non pericolosi;
g. relazione descrittiva delle strutture;
h. piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi; il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire la minimizzazione dello stress per l’animale, l’adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l’eventuale sedazione degli animali;
i. piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell’età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
j. copia dell’autorizzazione prefettizia ai sensi dell’art. 6 l. 150/92 relativa agli animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;
k. dichiarazione del legale rappresentante del circo di non aver ricevuto condanne per reati connessi al maltrattamento di animali nonché di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti in materia oltreché dal T.U.L.P.S.;
l. copia della polizza assicurativa R. C. valida per il periodo di insediamento;
m. copia di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo compreso tra un minimo di 6.000 euro e un massimo di 10.000 euro a titolo di cauzione.
3. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, verranno respinte.
Art.5
Sanzioni e revoca dell’autorizzazione
1. Ferma restando l’applicazione delle più gravi sanzioni penali o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ‐ nonché delle eventuali prescrizioni particolari inserite nell’atto autorizzativo ‐ è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.500, con la procedura di cui alla legge 689/81 e smi.